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Congedo straordinario per genitori e didattica a distanza

E’ arrivato il chiarimento e le relative istruzioni per la fruizione del congedo straordinario per i genitori dipendenti nel caso in cui l’attività didattica in presenza venisse sospesa ( per scuole di ogni grado e ordine ) ed in caso di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. 

Requisiti per la fruizione del congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado

 

Ecco un dettaglio della circolare INPS n. 2 del 12.01.2021 

 

Per poter fruire del congedo di cui trattasi, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

 

a) deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. Ne consegue che in caso di intervenuta cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo del congedo di cui trattasi, viene meno il diritto al congedo medesimo e le giornate successive alla cessazione o sospensione non possono essere indennizzate. Per tali motivi il genitore deve tempestivamente informare l’Istituto dell’avvenuta modifica del rapporto lavorativo;

 

b) non deve svolgere lavoro in modalità agile, in quanto il congedo di cui trattasi è fruibile solamente nei casi in cui non sia possibile svolgere attività lavorativa in modalità agile;

 

c) il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere alunno frequentante la classe seconda o terza della scuola secondaria di primo grado per la quale sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza, a seguito dell’Ordinanza del Ministro della Salute con cui si dispone l’applicazione delle misure di cui all’articolo 3, comma 4, lettera f), dei citati D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre 2020 e dell’articolo 19-bis del decreto-legge n. 137/2020.

 

Si ricorda che in assenza anche di uno solo dei requisiti di cui ai precedenti punti b) e c), posto che il requisito di cui al punto a) deve sempre sussistere, era possibile fruire, fino al 31 dicembre 2020, del congedo di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020, come modificato dal decreto-legge n. 137/2020 (di seguito, anche “congedo per sospensione dell’attività didattica del figlio convivente minore di anni 14”), secondo le indicazioni operative fornite con la circolare n. 132/2020.

 

A titolo esemplificativo, nel caso di figlio frequentante la prima classe della scuola secondaria di primo grado o altra classe della scuola primaria di primo grado, oppure se la sospensione deriva da un diverso provvedimento rispetto all’Ordinanza del Ministro della Salute, si poteva richiedere il congedo di cui al citato articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020 in presenza dei previsti requisiti di legge.

 

Si precisa che per la fruizione del congedo di cui all’articolo 22-bis, comma 1, del decreto legge n. 137/2020, non è necessaria la convivenza del genitore con il figlio per cui si chiede il congedo, a differenza del “congedo per sospensione dell’attività didattica del figlio convivente minore di anni 14” di cui all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020, per la cui fruizione, invece, tale requisito risultava necessario. Ai fini della corretta individuazione del congedo di cui poter fruire

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Circolare Inps n. 2 del 12.01.2021
Congedo Straordinario per i genitori dipendenti in caso di sospensione dell'attività didattica a distanza
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